Certificato medico di idoneità alla guida dei ciclomotori

Nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge n. 168 del 17 agosto 2005 la quale prevede, all'articolo 5:

"A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; ... omissis ... coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola, ... omissis ..."

Tale legge stabilisce anche quali siano questi requisiti e chi debba certificarli:

"I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale."

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione, ha emanato una circolare (2 settembre 2005, Prot. MOT3/4397/M350) con la quale vengono forniti vari chiarimenti e si viene pure informati che il ministero (delle infrastrutture) ha interessato il competente Ministero della salute, affinché specifichi quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneità.
Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, ha stabilito che gli  uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da "medici che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale sia nell’ambito di strutture pubbliche, che attestino che l’interessato sia in possesso di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore".

Alla luce di quanto sopra, ed in mancanza di delucidazioni dal Ministero della salute, sicuramente a molti Medici di Medicina Generale verrà richiesta tale certificazione, per la quale, in assenza di altra modulistica, noi suggeriamo questo modello.

Ulteriori aggiornamenti sulla problematica verranno pubblicati in relazione alle eventuali nuove disposizioni che saranno emanate.

Per coloro che fossero interessati su quelli che sono i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, si riporta il testo dell'articolo 119 ed il suo regolamento di attuazione.

Inoltre, vedi:

aggiornamento del 24.09.05

aggiornamento del 05.11.05