INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO - IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRIESTE

 

Il dr. Tramarin, presidente della sezione provinciale dello SNAMI di Trieste, si è visto negare il diritto alla corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio, prevista dall'ACN (DPR. 270/00, art. 45, lett. B4 e B5), per una errata interpretazione della norma (peraltro molto chiara, a nostro avviso), che di seguito riportiamo: "..... utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti .......".

In tale atteggiamento, l'Azienda Sanitaria Triestina è stata supportata dall'allora Direzione Regionale della Salute.

Già un primo pronunciamento del Giudice del Lavoro di Trieste aveva riconosciuto le ragioni del Collega (causa pilota) ed aveva ingiunto all'Azienda Sanitaria di provvedere; ma questa ha ricorso con il risultato di una nuova sconfitta, come testimoniato dalla sentenza che si allega.