CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI - CONTINAUZIONE E RICADUTA

 

Veniamo a conoscenza, da una comunicazione dell'OMCeO di Udine pubblicata nella sua newsletter telematica n. 36 del 21 ottobre 2011, della necessità di indicare l'eventuale continuazione o ricaduta di una malattia, quando ne ricorrano gli estremi.

Si rammenta che si deve considerare ricaduta quando il lavoratore, dopo un periodo di assenza per malattia e avendo ripreso l'attività lavorativa, è costretto ad assentarsi nuovamente a causa di uno stato patologico riconducibile al precedente evento morboso, purché nell'arco temporale dei 30 giorni dalla ripresa lavorativa.

La notizia è stata pubblicata anche sul sito dell'OMCeO di Udine.