ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE RICHIESTI DALLE
COMMISSIONI MEDICHE PROVINCIALI
PER IL
RILASCIO/RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA
Richiamiamo l'attenzione dei Colleghi su un problema che pare non abbia ancora
trovato la giusta soluzione, pur essendo la normativa che disciplina la materia
datata cioè vecchia di 18 (!) anni.
Infatti nel caso in cui, per il rilascio/rinnovo/sospensione della patente di
guida, il cittadino debba sottoporsi a visita medica presso la Commissione
Medica Provinciale, gli può essere richiesto di eseguire preventivamente alcuni
accertamenti (esami e/o visite specialistiche) i cui referti dovranno poi essere
presentati al momento della visita presso la Commissione stessa.
Generalmente gli accertamenti/visite
specialistiche vengono richiesti mediante la consegna al cittadino, da parte
della segreteria della Commissione Medica Provinciale, di un modulo prestampato
con barrate le prestazioni cui sottoporsi.
Si richiama l'attenzione sul fatto che su tale stampato è chiaramente indicato
che la spesa per
tali prestazioni è a totale carico del cittadino stesso, il quale non
può pretenderne in alcun modo la trascrizione sul ricettario SSR, da parte del
proprio Medico di Medicina Generale.
Tutto ciò si evince chiaramente dalla normativa di riferimento (DPR
495/1992 come modificato dal DPR
16 settembre 1996, n.610) che, all'articolo 330 comma 6, testualmente
afferma: "La commissione può avvalersi di
singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a
strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato."
Quanto sopra è ancora in vigore e a tutt'oggi non è stato modificato.